INCARICO RSPP ESTERNO
RSPP
Definizione
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la persona incaricata di coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi all'interno dell'azienda. Il suo compito è quindi quello di prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi professionali.
Si tratta di una figura obbligatoria, prevista dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008, che, ai commi 2 e 3, precisa i requisiti necessari per poter svolgere tale funzione:
- essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative
- possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali;
- in caso di mancanza del sopracitato titolo di studio, è possibile svolgere la funzione di RSPP se si dimostra di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi sopracitati.
Compiti e funzioni
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione valuta i fattori di rischio e individua le misure preventive da attuare per la tutela dei lavoratori. Egli redige il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) in collaborazione con il Datore di Lavoro, il RLS e il Medico Competente.
Spettano sempre all'RSPP i compiti di preparare le procedure di sicurezza per le varie attività e proporre programmi di informazione e formazione per i lavoratori.
Infine, il RSPP partecipa assieme al Medico Competente ed al RLS alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro.
Come si nomina
Il Datore di Lavoro è obbligato a nominare l'RSPP (Art.17 D.Lgs. 81/08). Tale ruolo può essere ricoperto internamente o è possibile affidare l'incarico a un professionista esterno.
L'art. 31, comma 6, elenca in quali aziende o unità produttive vige l'obbligo di nominare l'RSPP internamente.
- nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Chi può ricoprire l'incarico
Il Datore di Lavoro può ricoprire questo ruolo solo in determinati casi che variano in base alla tipologia dell’azienda e al numero di dipendenti. I limiti sono indicati nel Testo unico della Sicurezza sul Lavoro del D.Lgs 81/2008.
Il Datore di Lavoro può anche affidare il compito ad un dipendente o ad un consulente esterno.
Formazione del RSPP
Nel caso in cui l'azienda decida di nominare un RSPP interno e non affidarsi a un consulente esterne, occorre che l'incaricato frequenti uno specifico corso di formazione, suddiviso in tre moduli:
- Modulo A: 28 ore, modulo base propedeutico agli altri;
- Modulo B: 48 ore, corso di specializzazione per la formazione in un determinato settore;
- Modulo C: 24 ore, corso di specializzazione sui rischi psicosociali, ergonomici e organizzativi.
L'attestato ha una validità di 5 anni, al termine dei quali occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 40 ore.
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