Il tecnico della vostra caldaia vi chiama dicendovi che è necessaria una revisione? Vediamo quando è necessaria e perché.
Ci sono delle normative che riguardano la manutenzione e il funzionamento degli impianti di riscaldamento (d.p.r. n. 74 del 2013). In primo luogo occorre fare una distinzione sostanziale tra la Manutenzione Ordinaria della caldaia ( revisione), e il controllo dell’efficienza energetica che invece è previsto ogni 2 anni.
Partendo dalla manutenzione ordinaria della caldaia possiamo notare immediatamente che la periodicità di tale controllo e delle eventuali operazioni di manutenzione non è stabilito legalmente. La legge infatti conduce ad una serie di riferimenti alternativi per il riconoscimento della periodicità di questa attività. L’art. 7 del d.p.r. attesta che queste operazioni devono essere effettuate da ditte abilitate “conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente”.
Il primo documento di riferimento che abbiamo è il libretto delle istruzioni d’uso. Attraverso questo si può procedere alle operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dispositivi, conformemente alle prescrizioni e ai dati riguardanti la periodicità contenuti nel libretto d’uso.
Se questi documenti non sono disponibili allora è necessario seguire le istruzioni contenute all’interno delle norme UNI e CEI.
Concludendo, la periodicità della revisione dev’essere valutata e calcolata per ogni singolo caso, tenendo in considerazione i documenti sopraccitati.
Una volta terminata la revisione deve essere rilasciato un rapporto di controllo che dovrà essere poi allegato al libretto d’impianto.