Medico Competente
Definizione
Per Medico Competente si intende un professionista, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti formativi e professionali previsti dalla normativa (art. 38 D.Lgs. 81/2008), che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.
È quindi obbligo del Datore di Lavoro provvedere alla valutazione di tutti i rischi presenti nella sua azienda e provvedere alla nomina del Medico Competente, sottoponendo i lavoratori a sorveglianza sanitaria.
Per sorveglianza sanitaria si fa riferimento a quell’insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Nomina
La nomina Medico Competente non è sempre obbligatoria. Essa scatta nei casi in cui i lavoratori siano esposti a specifici rischi quali rischio rumore, rischio movimentazione manuale dei carichi, rischio chimico. La nomina Medico Competente è obbligatoria anche nel caso in cui uno o più lavoratori trascorrano più di 20 ore a settimana davanti al pc. La nomina Medico Competente è ad esempio obbligatoria nei casi in cui vi siano lavorazioni che espongono a: movimentazione manuale di carichi, videoterminale (utilizzo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali), valori di rumore superiori a LEX 85dB(A) e ppeak 140Pa, vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e/o al corpo intero, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, atmosfere iperbariche, sostanze pericolose per la salute con rischio valutato “non moderato”, rischi cancerogeni e mutageni, lavorazioni che espongono ad amianto, lavorazioni che espongono a rischio biologico, lavoro notturno, radiazioni ionizzanti. Sono escluse dall’ obbligo di sorveglianza sanitaria le imprese che non occupano lavoratori dipendenti o ad essi equiparati indipendentemente dal tipo di attività svolta.
Titoli e requisiti
Per svolgere le funzioni di Medico Competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
- con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
Mansione e obblighi
Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il Medico Competente deve trasmettere, ai servizi competenti per territorio, le informazioni, elaborate, evidenziando eventuali differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Soverglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente nei seguenti casi:
- quando è prevista dalla normativa;
- nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa venga ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi lavorativi.
La sorveglianza sanitaria comprende:
Visita medica preventiva
serve a constatare che non vi siano controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato. Durante questa visita di valuta l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica.
Visita medica periodica
serve a controllare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non specificata dalla normativa, è annuale.
Visita medica su richiesta del lavoratore
il lavoratore può farne richiesta. Essa viene effettuata dal Medico Competente qualora la ritenga correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del richiedente, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta.
Visita medica per cambio mansione
serve a verificare l'idoneità alla nuova mansione specifica del lavoratore.
Altri tipi di visite
Alle sopracitate visite mediche si aggiungono anche: quella prevista in caso di cessazione del rapporto di lavoro (da effettuare nel caso sia prevista dalla vigente normativi), quella pre-assuntiva e quella precedente alla ripresa del lavoro, in caso di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi.
In ogni caso le visite mediche non possono essere effettuate per per accertare stati di gravidanza e in tutti gli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Una volta effettuate le visite, il Medico Competente esprime un giudizio che può essere: di idoneità, di idoneità parziale/temporanea/ permanente, di inidoneità temporanea o di inidoneità permanente.
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